La MERITEVOLEZZA è un presupposto fondamentale affinché il Piano del consumatore venga omologato, approvato; è un prerequisito che il Giudice tiene in grande considerazione ma che non tutti conoscono.
Occorre fare un piccolo passo indietro per comprendere bene come il concetto di meritevolezza sia strettamente correlato al Piano del Consumatore, una delle tre soluzioni per uscire dal sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012.
Il Piano del Consumatore è una proposta di rimodulazione dei debiti che viene presentata al giudice, in Tribunale, per essere omologata, cioè approvata.
Il nostro team di professionisti interno, dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, elabora il Piano del Consumatore che potrà, anche grazie ai nostri legali in convenzione, essere presentato in Tribunale.
Qualora il giudice dovesse omologare, e quindi approvare, il Piano del Consumatore i creditori (banche, assicurazioni, Equitalia, etc…) sarebbero costretti ad accettare senza potersi opporre.
Il giudice ai fini dell’omologazione del piano di ristrutturazione (il Piano del Consumatore) misura non solo i “numeri” della proposta del consumatore, quindi la sua fattibilità, ma cerca di capire se il consumatore ha “colposamente determinato il sovraindebitamento” ovvero ha assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”.
In altre parole il giudice valuta l’intera storia economica e finanziaria e analizza se il consumatore (ma il discorso vale per tutti i soggetti interessati alla Legge 3/2012) ha contratto debiti che già sapeva di non poter sostenere perché in quel periodo viveva già una situazione di squilibrio finanziario.
Molte persone che ci contattano grazie al nostro numero telefonico 0872-43004 e che intendono avvalersi delle nostre soluzioni per uscire dal Sovraindebitamento, ritengono, erroneamente, che sia necessario contrarre un ulteriore finanziamento per far fronte ad altri debiti.
Non è consigliabile questa soluzione perchè potrebbe minare il principio di meritevolezza e per questo motivo il giudice potrebbe non omologare il Piano del Consumatore, vanificando ogni sforzo.
Ogni caso andrebbe analizzato nel dettaglio, la nostra Analisi di Fattibilità serve proprio a questo, ma come regola generale è fortemente sconsigliato contrarre un ulteriore debito, come un finanziamento, per far fronte ad altri impegni finanziari.
L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) è un organo che ha diverse funzioni.
Tra le tante ha il compito di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo, e nei documenti allegati, e di attestare la fattibilità del piano del consumatore.
Inoltre l'Organismo di Composizione della Crisi deve redigere una “relazione particolareggiata” contenente una serie di elementi:
l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
Ciò che il Giudice andrà a valutare sarà quindi la coscienza e la volontà del consumatore, nel momento in cui contraeva i suoi debiti, di poterli poi onorare, analizzando se ciò che stava sottoscrivendo era affine a quelle che erano le proprie capacità economiche e finanziarie in quel dato istante.
Per intenderci: nel caso in cui il soggetto abbia contratto un mutuo con una rata troppo alta rispetto a quelle che erano le proprie entrate in quel momento, verrà valutato come un atteggiamento negligente e di certo non porrà a favore del consumatore in sede di valutazione della propria meritevolezza.
Può accadere che il soggetto sia "vittima" di eventi che non dipendono dal proprio volere e che l'impossibilità di non poter fronteggiare i propri debiti derivi dal fatto che si siano verificati nel tempo situazioni sfavorevoli inaspettate ed imprevedibili.
Un'improvvisa perdita di lavoro, la sopravvenienza di una malattia e di lutti sono eventi che prescindono dalla volontà del soggetto e che ne modificano le sue condizioni originarie; in questi casi la meritevolezza del consumatore, la sua buona fede e la sua volontà di ricoprire i propri debiti non saranno pregiudicati.
Per concludere
Il Piano del Consumatore, una delle soluzioni che è possibile adottare per uscire dalla situazione di sovraindebitamento, presenta il grande vantaggio di mettere nelle mani di un Giudice (figura al di sopra di tutti i soggetti coinvolti) la decisione finale sull’omologa, sull’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti; in questo modo viene sottratto il giudizio ai creditori che devono accettare la decisione, sull’omologa, presa dal Tribunale.
Bene, per oggi è tutto. Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito alla meritevolezza e alla sua importanza puoi lasciare anche un commento sotto questo post.
Alla tua serenità finanziaria
Esimia dottoressa complimenti per la sua missione che certamente affronterà , di volta in volta, con forza, professionalità e quant'altro serva a concludere positivamente un processo normativo che nella quasi totalità dei casi porti sollievo nelle famiglie che si sono trovate, volontariamente o non, in una spirale notevolmente tossica.
Gent.mo Salvador, La ringrazio per il commento e gli apprezzamenti che sono sempre graditi . Noi di RESET ci impegniamo quotidianamente, e con estrema professionalità, per offrire soluzioni ai massimi livelli ma a costi minimi per uscire dal Sovraindebitamento. A tal proposito La invito a contattarci al nostro NUMERO VERDE GRATUITO 800.134939, qualora volesse avere maggiori informazioni sulle nostre procedure e soluzioni per accedere alla Legge 3/2012. La invito anche a leggere il nostro articolo, più dettagliato, sul Piano Del Consumatore a questo indirizzo https://www.resetsovraindebitamento.it/blog/il-piano-del-consumatore ed, eventualmente, a lasciare un suo commento. Dott.ssa Daniela Masciangelo
Gent.ma dottoressa, Dopo aver chiesto al tribunale l’omologa del piano redatto tramite ausilio di un OCC, questa omologa è stata negata perché il professionista che ha accertato la fattibilità, pur subordinandola alla sottoscrizione di polizza fideiussoria, ha ritenuto non diligente il debitore. La domanda è:può il giudice rigettare il piano nonostante la fattibilità accertata dal professionista? Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno Sig. Valentina, Uno dei compiti del giudice è proprio quello di valutare la meritevolezza del richiedente, anche a fronte del fatto che il piano non è sottoposto all'approvazione dei creditori. Ciò determina che un primo parere favorevole da parte del tribunale in favore del debitore, non determina automaticamente l'omologa del piano, poichè il giudice delegato potrebbe, ad esempio, venire a conoscenza di fatti non rilevati in precedenza dall'organismo di composizione della crisi o perchè ci siano state delle contestazioni da parte dei creditori, ecc. L'art. 12 bis, comma 3 della L.n. 3/2012, attribuisce al giudice delegato il potere di valutare il requisito della fattibilità e quello della non imprudente assunzione di obbligazioni. Se desiderasse altre informazioni e/o delucidazioni Le consiglio di compilare il modulo presente in questa pagina http://resetsovraindebitamento.it/content/sovraindebitamento-a-chi-rivol... . Sarà nostra cura contattarla per una CONSULENZA TELEFONICA GRATUITA."